Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 28/04/1938 n. 1165

Art. 104. Decadono dall'assegnazione quei soci i quali, prima del contratto di mutuo edilizio individuale, siano stati esonerati in base ai regi decreti 28 gennaio 1923 n. 143 e 153, a meno che l'amministrazione che dispose l'esonero non dia, a suo giudizio insindacabile, il consenso alla conservazione del diritto all'alloggio. Il ministro per i lavori pubblici di concerto col ministro competente, ha facoltà di dichiarare in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale ed a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi comunque costruiti col concorso o con il contributo dello stato, a carico di coloro che siano stati destituiti con perdita del diritto a pensione. Per le cooperative fra ferrovieri provvede il ministro per le comunicazioni. Tali provvedimenti sono insindacabili; non sono soggetti ad alcun ricorso od azione, hanno efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554 n. 2, del codice di procedura civile e si può ad essi dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli articoli 741 e seguenti del codice stesso.

Art. 105. Il ministro per i lavori pubblici, qualora accerti che soci abbiano compiuto o tentato di compiere speculazione sugli alloggi sociali, può, fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, e, previa contestazione del- l'addebito, decretare la decadenza dalla prenotazione o dall'assegnazione. Il provvedimento ministeriale non è soggetto ad alcun ricorso od azione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554 n. 2, del codice di procedura civile e vi si può dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli articoli 741 e seguenti del codice stesso. Le norme di cui al presente art. Sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle ferrovie dello stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del ministro per le comunicazioni.

Art. 106. Il ministro per i lavori pubblici ed il ministro per le comunicazioni per le cooperative mutuatarie della amministrazione delle ferrovie dello stato, ciascuno con l'assenso del capo del governo, hanno facoltà, fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, di dichiarare, a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi comunque costruiti con il contributo od il concorso dello stato, nei confronti di coloro i quali, in qualsivoglia modo, si siano posti o si pongano in condizione di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo. Il provvedimento ministeriale è insindacabile e non soggetto ad alcun ricorso od azione. Esso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554 n. 2, del codice di procedura civile e vi si può dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli

articoli 741 e seguenti del codice stesso.

Art. 107. Salvo le responsabilità derivanti dalle vigenti disposizioni, il ministro per i lavori pubblici, sentita la commissione di vigilanza e fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, può escludere dal beneficio del contributo erariale quei sindaci ed amministratori:

a) che abbiano procurato per se stessi o per parenti ed affini sino al quarto grado, prenotazioni od assegnazioni illeggittime;

b) che per colpa o negligenza abbiano arrecato notevole danno alla gestione sociale;

c) che, pur senza averli ordinati, abbiano lasciato compiere dai costruttori, negli alloggi loro assegnati o nei rispettivi fabbricati ed a carico totale o parziale del mutuo, lavori o forniture non approvate. Il ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, ha facoltà di disporre che il socio escluso dal beneficio del contributo presti, nelle forme e nei termini da stabilirsi dai ministri predetti, le garanzie che essi riterranno necessarie nell'interesse dell'istituto mutuante ed imporre anche, se del caso, il pagamento totale del costo dell'alloggio cooperativo. Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra o, se del caso, non sia provveduto al pagamento integrale del costo dell'alloggio, il ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, decreterà senz'altro la decadenza dall'assegnazione a carico del socio ed ordinerà il conseguente rilascio dell'immobile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66. Le norme del presente art. Sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle ferrovie dello stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del ministro per le comunicazioni.

Art. 108. Nel caso di alloggi che si rendano disponibili prima della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale per decadenza rinuncia od altre cause il consiglio di amministrazione deve interpellare uno dopo l'altro, per l'esercizio del diritto di opzione tutti i soci a partire da quello graduato immediatamente dopo il titolare dell'alloggio vacante. Comunque non potrà addivenirsi a prenotazione od assegnazione di alloggi resisi disponibili a favore di aspiranti soci se non dopo aver interpellato i soci iscritti non prenotatari od assegnatari, ma in possesso dei requisiti di legge.

Art. 109. Colui che subentra nell'assegnazione di un alloggio resosi disponibile prima della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale anche per motivi diversi da quelli contemplati dall'art. 106, è tenuto a rimborsare al precedente assegnatario avverso il quale sia stata dichiarata la perdita del diritto all'alloggio, esclusivamente la somma effettiva da questo eventualmente pagata per l'acquisto del terreno nonché il costo, da documentarsi, dei lavori e miglioramenti eseguiti in proprio dall'assegnatario nella misura della somma minore che risulterà fra lo speso ed il migliorato. L'accertamento della somma da rimborsarsi è rimesso al giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore ovvero di un funzionario del genio civile da nominarsi dal ministro per i lavori pubblici.

Art. 110. Qualora un socio di cooperativa mutuataria della cassa depositi e prestiti abbia perduto o perda tale qualità ovvero il diritto di prenotazione o di assegnazione dell'alloggio, il ministro per i lavori pubblici ha facoltà, sino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, di disporre coattivamente con suo decreto, da emanarsi di concerto col ministro per le finanze, il trapasso di proprietà alla cooperativa delle aree su cui sorgono le costruzioni nonché di parte o di tutte le zone annesse acquistate in proprio dal detto socio. Ad esso la cooperativa è tenuta a corrispondere la somma effettivamente pagata per l'acquisto del terreno. Il provvedimento ministeriale ha tutti gli effetti del decreto prefettizio di espropriazione per causa di pubblica utilità. Esso è insindacabile e non è soggetto ad alcun ricorso od azione.

CAPO IV Affitti, cessioni, permute e trasferimenti - concorso di coeredi nelle coperative anche non fruenti di contributo erariale

Art. 111. L' assegnatario di alloggio di cooperativa mutuataria della cassa depositi e prestiti, nei casi di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, ha facoltà di affittare in tutto od in parte l'alloggio stesso o di far cessione del suo diritto a chi sia in possesso dei requisiti prescritti per divenire assegnatario ed appartenga alle categorie elencate nell'art. 91, sempre che concorra il nulla osta della cooperativa ed il consenso della cassa depositi e prestiti. Al ministero dei lavori pubblici spetta di approvare i contratti di affitto e di cessione. La approvazione ministeriale è subordinata ad accertamento e controllo delle effettive condizioni, modalità e corrispettivi stipulati fra le parti contraenti. Il diniego di consenso da parte della cassa depositi e prestiti o la mancata approvazione ministeriale rende il contratto giuridicamente inesistente. Gli aventi causa dall'assegnatario hanno pure facoltà di affitto o di cessione subordinatamente alla osservanza delle formalità suindicate. È pure ammesso a favore delle categorie enumerate nell'art. 91 l'affitto o la cessione in cooperative finanziate dall'amministrazione delle ferrovie dello stato cui sono, in tal caso, deferite le attribuzioni spettanti al ministero dei lavori pubblici. Contro il diniego di nulla osta della cooperativa è ammesso ricorso al ministro per i lavori pubblici od al direttore generale delle ferrovie dello stato quando interessata sia una cooperativa ferroviaria. È fatto divieto alle cooperative di inscrivere gli affittuari, in dipendenza del- l'avvenuta locazione, nel novero dei soci. Al socio che si sia avvalso della facoltà di cessione è inibito di ottenere altro alloggio cooperativo per assegnazione diretta o per cessione. Dopo la stipulazione del mutuo edilizio individuale, vigono in materia le nor- me di cui al titolo XII.

Art. 112. Fino alla stipulazione del contratto di mutuo individuale, i corrispettivi di fitto degli alloggi, dati in locazione in tutto od in parte secondo le norme di cui al- l'art. 111, debbono essere destinati per una metà della parte eccedente la quota totale o proporzionale di ammortamento, a favore della cooperativa. Questa, ove occorra, ne cura la riscossione con le norme prescritte pel ver- samento delle quote di ammortamento e la devolve in aumento al fondo per spese generali. Qualora la locazione rifletta alloggi consegnati ma non ancora in ammortamento, l'assegnatario è tenuto a corrispondere l'intero ammontare del fitto percetto alla cooperativa la quale deve curarne il versamento alla cassa depositi e prestiti a diminuzione del mutuo individuale di tutti i soci in quote proporzionali.

Art. 113. E’ ammessa tra i soci di una medesima cooperativa la permuta del rispettivo turno di iscrizione. I soci prenotatari ed assegnatari, anche se appartenenti a cooperative diverse, finanziate tanto dalla cassa depositi e prestiti quanto dall'amministrazione delle ferrovie dello stato, hanno facoltà di permutare l'alloggio prenotato od assegnato sempre che concorra il preventivo nulla osta delle rispettive cooperative ed il consenso della cassa predetta ovvero anche dell'amministrazione delle ferrovie dello stato qualora nella permuta sia cointeressata una cooperativa da essa finanziata. Al ministero dei lavori pubblici spetta in ogni caso di approvare il contratto di permuta. Dopo la stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale vigono in materia le norme di cui al titolo XII.

Art. 114. Nelle cooperative per costruzione di case popolari ed economiche a proprietà indivisa ed inalienabile anche non fruenti di contributo erariale, al socio che muoia dopo l'attribuzione dell'alloggio si sostituisce, vita natural durante, il coniuge superstite contro il quale non sussista sentenza di separazione personale per sua colpa passata in giudicato. Uguale diritto è riservato ai figli minorenni del socio defunto fino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 115. Nelle cooperative a proprietà individuale e contributo erariale, al socio che muoia dopo aver ottenuto la prenotazione ma non ancora la consegna del- l'alloggio, ha facoltà di sostituirsi nella posizione ed in tutti i diritti di socio il coniuge superstite contro cui non sia intervenuta sentenza di separazione legale per sua colpa, passata in giudicato. In mancanza del coniuge ovvero nel caso di separazione previsto dal comma precedente, hanno titolo alla sostituzione i figli che alla data della morte del socio fossero a suo carico.

Art. 116. Nelle cooperative a proprietà individuale e contributo erariale, al socio che muoia dopo la consegna dell'alloggio di cui all'art. 98, succedono i suoi eredi secondo il diritto comune. La qualità di eredi si prova nei modi di cui all'art. 15, libro secondo, parte prima del testo unico 2 gennaio 1913 n. 433, sulla cassa depositi e prestiti. Gli eredi sono obbligati in solido verso la cooperativa e l'istituto mutuante. Fino a che tutti gli alloggi compresi nello stesso edificio non siano stati ammortizzati o riscattati, la cassa ha facoltà nel caso di eredità indivisa sia legittima che testamentaria, di chiedere che sia designato un rappresentante dei coeredi. Tale designazione sarà fatta dal consiglio di amministrazione della cooperativa in base alle indicazioni che detti coeredi dovranno fare nel termine perentorio che sarà di volta in volta stabilito dalla cassa. In caso di inadempienza o di disaccordo dei coeredi, alla designazione procederà senz'altro il consiglio di amministrazione della cooperativa. Avvenuta la divisione della eredità, subentra, in tutti i diritti ed i doveri di socio, colui al quale sia stato attribuito l'alloggio.

 

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